Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. I compiti assegnati allo Stato dalla presente legge sono svolti dal Ministero dei beni e delle attività culturali. Il Ministro dei beni e delle attività culturali:

          a) definisce, di intesa con la Conferenza unificata, gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, secondo princìpi idonei alla valorizzazione della sua qualità, allo sviluppo della progettualità e a favorire lo sviluppo e l'equilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle attività dello spettacolo dal vivo;

          b) promuove, secondo modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza unificata e nel rispetto delle autonomie didattiche riconosciute alle istituzioni scolastiche e universitarie, la conoscenza dei vari settori dello spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di

 

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collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e altri soggetti operanti nei settori dello spettacolo dal vivo;

          c) promuove la diffusione della produzione e della distribuzione dello spettacolo dal vivo nazionale in Europa e all'estero, anche mediante iniziative di scambi e ospitalità reciproci con altre nazioni;

          d) promuove accordi per la coproduzione dello spettacolo dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con quelli aderenti all'Unione europea;

          e) promuove le attività dello spettacolo dal vivo come strumenti di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'handicap, in accordo con le amministrazioni competenti;

          f) definisce, con regolamento adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza unificata, i criteri didattici della formazione qualificata degli artisti, dei tecnici e degli amministratori nei diversi settori dello spettacolo dal vivo e ne promuove le esperienze nel campo lavorativo;

          g) al fine di conservare la memoria visiva delle attività dello spettacolo dal vivo, promuove la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo in video, prevedendo una sezione specifica dedicata a ciascuno dei settori che lo compongono e, al loro interno, dei diversi generi; a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico;

          h) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni e con caratteristiche tecniche e strutturali idonee alle diverse rappresentazioni, finalizzate alla fruizione, alla ricerca, alla elaborazione e alla produzione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

 

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          i) promuove, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza unificata, corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti per ogni settore di espressione artistica dello spettacolo dal vivo;

          l) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli di intesa con le reti radiotelevisive nazionali per destinare alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo adeguati spazi di programmazione e riservare spazi di informazione specializzata sullo spettacolo dal vivo;

          m) distribuisce le quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinate allo spettacolo dal vivo tra i settori di cui all'articolo 1, comma 3.

      2. Sono oggetto dell'intervento diretto del Ministero dei beni e delle attività culturali le seguenti attività:

          a) l'incentivazione e il sostegno alla produzione e alla distribuzione dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla contemporaneità, alla sperimentazione e all'innovazione dei linguaggi, delle espressioni artistiche e delle tecniche dello spettacolo dal vivo, nonché alla diffusione della produzione nazionale dello spettacolo dal vivo all'estero;

          b) la promozione della distribuzione sul territorio nazionale delle attività dello spettacolo dal vivo che non hanno stabile sede territoriale attraverso il sostegno delle istituzioni che ne assicurano la possibilità di circuitazione;

          c) la promozione e il sostegno dei festival e delle rassegne nazionali e internazionali, dei corsi e dei concorsi dello spettacolo dal vivo;

          d) l'eventuale sostegno alla coproduzione dello spettacolo dal vivo con l'estero;

 

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          e) la diffusione dello spettacolo dal vivo nelle aree e nelle località che ne risultano prive e in quelle disagiate;

          f) gli interventi straordinari necessari a garantire l'equilibrio dell'offerta culturale e della distribuzione sul territorio nazionale;

          g) la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo.

      3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, nell'ambito della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, provvede a costituire un servizio per il monitoraggio e la vigilanza sugli obiettivi programmati in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sostegno, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali definisce con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di rapporto con le regioni per il compimento delle attività di monitoraggio e di vigilanza, in ordine a criteri rivolti alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi pubblici nello spettacolo dal vivo, nonché il fabbisogno dell'organico da attribuire al servizio per il monitoraggio e la vigilanza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Il servizio per il monitoraggio e la vigilanza svolge i medesimi compiti anche in relazione agli interventi diretti dello Stato nelle attività dello spettacolo dal vivo. Lo stesso servizio compie, altresì, attività di analisi delle politiche del prezzo dei biglietti delle attività dello spettacolo dal vivo di iniziativa pubblica. La Società italiana degli autori ed editori fornisce al servizio per il monitoraggio e la vigilanza i dati utili alle sue esigenze analitiche, anche ai fini della redazione della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163. In caso di necessità, il servizio per il monitoraggio e la vigilanza può avvalersi di collaborazioni tecniche specialistiche con enti pubblici e privati, attraverso appositi bandi di gara.

 

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      4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali partecipa, nell'ambito e nelle sedi previsti dall'Unione europea, alla programmazione e alla definizione delle politiche comunitarie per lo sviluppo e la promozione in tutti i settori dello spettacolo dal vivo, del turismo, dell'industria culturale, delle politiche per il lavoro e l'occupazione.